Polizia di Stato: la pensione privilegiata ordinaria spetta anche se non esiste inabilità al servizio
(Corte dei conti Toscana, Sentenza 17.12.2009 n. 654)
Con ricorso qui pervenuto il 10.03.2008, il sig. D., in servizio presso la Polizia di Stato fino al 30.09.1997, impugnava il citato decreto n. 10694 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte fossero dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 7^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio.
L’INPDAP, costituitasi con nota del 04.11.2009, chiede l’estromissione dal giudizio.
A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale la rappresentante dell’INPDAP si riporta agli atti - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000...
LaPrevidenza.it, 06/01/2010
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