Personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia e sostegno del reddito
(Inps, Circolare 18.2.2010 n. 26)
Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 23 ottobre 2009 per il rinnovo del C.C.N.L. per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (euro 585,00 lordi per il periodo 1.1.2009 -31.12.2009) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. L’accordo 23 ottobre 2009, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato il 3 dicembre 2005 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 23 ottobre 2009, di un importo “una tantum” di 585,00 euro lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 (v. testo contrattuale, allegato n. 1). La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti effetti, come mese intero. L’una tantum è ridotto proporzionalmente, per i lavoratori a tempo parziale, in ragione del minore orario di lavoro convenuto. L’importo dell’una tantum - comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale - verrà corrisposto con le competenze del mese di dicembre 2009, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze. Si precisa, altresì, che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto....
LaPrevidenza.it, 19/02/2010
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