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Pubblicata la VI edizione del testo unico del Pubblico Impiego aggiornata al maggio 2013 - Anteprima de LaPevidenza.it
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Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione non si configura con un mero atteggiamento di pregiudizio da parte del datore di lavoro
Spina bifida: errata valutazione medico legale con ausilio di specifico esame diagnostico e risarcimento del danno
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Aggiornamenti

Permessi ex articolo 103 legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs 119 del 18 luglio 2011
(Inps, Circolare 24.7.2012 n. 100)

PREMESSA
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni operative, che integrano e parzialmente modificano quelle introdotte con la circolare n. 45 del 1° marzo 2011, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l’11 agosto 2011, che ha rivisto l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti disabili con connotazione di gravità.
 
1. CUMULO DEI PERMESSI
Presupposti per poter fruire dei benefici per assistere più soggetti disabili.
L’art. 6 del predetto decreto legislativo restringe la possibilità per il lavoratore di cumulare i permessi per assistere più familiari affetti da disabilità grave, richiedendo che, in tali casi, l’assistenza sia prestata nei confronti del coniuge e di un parente o affine entro il primo grado.
La possibilità per il dipendente che assiste il coniuge ovvero un parente o affine di primo grado di cumulare i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 per prestare assistenza anche nei confronti di un parente o affine entro il secondo grado, è riconosciuta esclusivamente qualora i genitori o il coniuge del familiare disabile di secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti[1] o siano deceduti o mancanti[2].
Alle predette condizioni è possibile cumulare i permessi per assistere due parenti o affini di secondo grado.
Si precisa che il dipendente che fruisce dei benefici in argomento per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate nella circolare n. 45/2011, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all’utilizzo dei benefici già concessi.
 
2. ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE RESIDENTE IN ALTRA LOCALITÀ
Documentazione giustificativa.
Il comma 3 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011, prevede che “il lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, debba attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.
Pertanto, nel rispetto delle nuove prescrizioni normative, il dipendente che si trovi nella situazione descritta dovrà presentare la documentazione giustificativa comprovante l’effettuazione del viaggio.
Tale documentazione potrà consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico di trasporto per raggiungere l’assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo Telepass, se si utilizza il mezzo privato.
Qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o terapie.
 
3. BENEFICI A FAVORE DEI GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO DISABILE
Come evidenziato nella circolare n. 45/2011, il diritto alla fruizione dei permessi in parola non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità.
L’unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell’arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero di cui al comma 2 dell’art. 33 o del prolungamento del congedo parentale.
A tale proposito, si evidenzia che l’art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 ha integralmente sostituito il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante.
I suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.151/2001, dal genitore richiedente.
 
Si rammenta che il requisito essenziale per la concessione del prolungamento del congedo parentale è l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità, con le eccezioni previste dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.
 
Oltre alle eccezioni sopra richiamate, il d.lgs. n. 119/2011 ha previsto espressamente che sia il prolungamento del congedo parentale che il congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, possano essere concessi qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato il disabile.
 
Conseguentemente, in considerazione dell’ identica ratio che ispira i diversi istituti diretti a garantire l’assistenza al disabile ed in analogia a quanto previsto per i lavoratori del settore privato, ai sensi del paragrafo n. 6 della circolare n. 32/2012, la predetta eccezione è applicabile anche nelle ipotesi di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992.
 
Detta fattispecie, pertanto, integra le ipotesi già contemplate dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 31/07/2012

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