Pensioni: gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda. Non spetta al Giudice rilevare l’efficacia interruttiva di un atto
(Cassazione sezione lavoro, Sentenza 15.10.2010 n. 21283)
Con sentenza depositata il 2 agosto 2006 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione di I. (o I., secondo quanto precisato nel presente ricorso dalla parte privata) M., erede di M.J., avverso la decisione di primo grado, che accogliendo parzialmente la domanda avanzata nei confronti dell’INPS, aveva liquidato gli accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico riconosciuto al predetto M.J. Dal 1 luglio 1985, cioè dal centoventesimo giorno successivo a quello della domanda di pensione presentata il 18 marzo 1985, anziché dalla decorrenza della prestazione 1 aprile 1975. La Corte territoriale ha accertato, sulla base della consulenza contabile espletata nel grado, che all’appellante era dovuta la somma di Euro 9.830,06 per rivalutazione monetaria e interessi, importo (pari a L. 19.033.643) inferiore a quello determinato dal giudice di primo grado in complessive L. 19.279.017, senza però che tale statuizione fosse stata impugnata dall’INPS. Per la cassazione della sentenza M.I., erede di M.I., ha proposto ricorso con un motivo....
LaPrevidenza.it, 05/12/2010
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