Pensione privilegiata - Indebito determinato da nuova base pensionabile - Restituzione
(Corte dei Conti, III sez. giurisd. centrale, Sentenza 22.10.2008 n. 324)
Con decreto n. omissis del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione era stato annullato il precedente D.M. omissis n. del 15.3.96 che aveva rideterminato la pensione privilegiata ordinaria prof. G. G. in relazione ad una nuova base pensionabile, e l’I.N.P.D.A.P., con nota del 17 novembre 2004, accertata in base al predetto provvedimento ministeriale, un’indebita erogazione di € 8474.59, aveva reso noto che avrebbe provveduto all’accantonamento mensile sulla pensione di € 302.66 e ripristinato, a decorrere dal 1.12.2004 l’erogazione della pensione nella misura precedente al D.M. annullato. Con successivo provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, del gennaio 2005, ulteriormente gravato da ricorso per illegittimità derivata, l’I.N.P.D.A.P., intimava di rifondere in un’unica soluzione la somma di € 8474,36 nel termine di 30 giorni.
La sentenza n omissis. il primo Giudice, ha parzialmente accolto, previa riunione i ricorsi n omissis., avverso i predetti provvedimenti, ed ha dichiarato che l’odierno appellante non è tenuto alla restituzione delle somme, individuate nel provvedimento impugnato, perché indebitamente percepite ma in buona fede, e che gli vanno restituite le somme già ritenute a tale titolo.
L’appellante, in riforma della citata sentenza, ritenuta affetta da violazione e falsa applicazione sia dell’art. 112 c.p.c. che del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chiede in primo luogo l’accertamento e il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria di I categoria nella misura stabilita dal D.D. n. omissis del 15.03.1996. Il tutto con espressa statuizione di conseguente ripristino dell’erogazione della pensione goduta dall’appellante nella misura precedente agli atti impugnati del Ministero e dell’Inpdap con condanna di quest’ultimo al pagamento degli arretrati non corrisposti, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come espressamente stabilito dalla legge (artt. 429 e 442 c.p.c.).
LaPrevidenza.it, 02/01/2009
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