Area professionisti Partners Collabora Community 25/05/2012 06:04:17


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Pensione di reversibilità e convivenza pre matrimoniale. Legittima la valutazione per l'assegnazione della quota tra vedova ed ex compagna
(Cassazione, sentenza 23.11.2011 n. 23670)

 


Con sentenza depositata l'11.2.2010, la Corte d'Appello di Venezia rigettò il gravame proposto da B.G., vedova dell'avvocato M.P., avverso il decreto del Tribunale di Rovigo che aveva attribuito a C.D., coniuge divorziata del M., la pensione di reversibilità di quest'ultimo in ragione di una quota dell'80%.


 


A fondamento del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:


 


- non poteva ritenersi che la C. avesse rinunciato all'assegno divorziale solo per effetto del suo mancato pagamento da parte dell'obbligato (onde dovevano ritenersi irrilevanti le dichiarazioni reddituali del defunto e l'ordine di esibizione di quelle della reclamata); nè tale rinuncia poteva essere ritenuta in base alla lettera inviata dal M. alla figlia in data 6.11.1995, sia perchè proveniente dalla parte obbligata, sia perchè detta lettera era equivoca, posto che l'asserita disponibilità della C. poteva riferirsi semplicemente al fatto che l'avente diritto era disponibile ad utilizzare in favore della figlia anche quanto le spettava come assegno divorziale; inoltre le prove orali dovevano considerarsi inammissibili, perchè dirette a contrastare le risultanze di un provvedimento giurisdizionale e dovendo considerarsi, alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, la necessità di un ulteriore intervento giurisdizionale, senza alcuna possibilità di incisione automatica e diretta dei fatti sopravvenuti sulle statuizioni economiche discendenti dalla sentenza divorziale; - neppure era meritevole di censura la distribuzione percentuale della pensione effettuata dal primo Giudice, nella misura dell'80% in favore della C., prima moglie, il cui matrimonio aveva avuto una durata legale di poco meno di 12 anni (dal 30 settembre 1968 al 27 agosto 1980) contro i pochi mesi (dal 6 giugno all'11 ottobre 2007) dell'ultimo matrimonio;


 

LaPrevidenza.it, 18/02/2012

Documenti:
cass_23670_2011.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!