Operai agricoli: la pensione va riliquidata considerando il salario medio immediatamente successivo alla decorrenza del trattamento previdenziale
(Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 6 giugno 2012, n. 9158)
1. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva parzialmente il gravame svolto da P.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato, in contraddittorio con l'INPS, la domanda volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione attraverso l'utilizzo delle retribuzioni giornaliere medie per gli operai agricoli a tempo determinato, come fissate per gli anni precedenti il pensionamento con dd.mm. pubblicati nell'anno immediatamente successivo, oltre accessori.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che per la liquidazione del trattamento pensionistico si dovesse tener conto del salario medio convenzionale individuato con il decreto pubblicato per l'anno successivo, essendovi uno sfasamento tra la data di pubblicazione dell'atto normativo e l'epoca di individuazione della retribuzione media convenzionale. A tanto la Corte è pervenuta sulla base del rinvio alle norme generali ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, norme che collegano la prestazione pensionistica anche alla retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza.
3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
L'intimata non ha resistito....
LaPrevidenza.it, 22/06/2012