Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito
(Inps, Circolare 22.4.2009 n. 62)
Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell’anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell’anno successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell’anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni. La mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento. In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell’anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva....
LaPrevidenza.it, 24/04/2009
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