Medici incaricati presso Istituti penitenziari: I.I.S. limitata e con opzione per il trattamento più favorevole
(Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17092)
Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile per quanto riguarda la tredicesima per mancanza del relativo quesito ex art. 366 bis c.p.c..
Il ricorrente, infatti, ha formulato il quesito di diritto con riferimento soltanto alla indennità integrativa speciale e senza alcun accenno alla tredicesima ("se ai sensi e per gli effetti della L. n. 740 del 1970, artt. 2 e 39 e della L. n. 325 del 1959, art. 1, comma 4, sia dovuta la indennità integrativa speciale, nella ipotesi in cui il lavoratore percepisca la già detta indennità per altra attività lavorativa").
Il ricorso va poi accolto per quanto riguarda la indennità integrativa speciale.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato "le prestazioni rese, secondo le modalità previste dalla L. n. 740 del 1970, dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, e pertanto le controversie relative sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, a nulla rilevando l'eventuale intervento di un atto amministrativo, non essendo il giudice ordinario chiamato a giudicare in ordine alla legittimità dell'atto, bensì in ordine ai diritti derivanti dal rapporto di prestazione d'opera, così come disciplinato dalla legge" (v. Cass. S.U. 17-12- 1998 n. 12618, Cass. 20-5-2003 n. 7901).
Trattasi, però, di rapporto libero-professionale parasubordinato del tutto peculiare, che trova la sua fonte normativa unicamente nel complesso delle disposizioni contenute nella L. n. 740 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni le quali si pongono come norme speciali che lo disciplinano interamente.
Al riguardo l'art. 2 della citata legge stabilisce chiaramente che "Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi ne alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.
A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale (quest'ultimo comma è stato aggiunto dal D.L. n. 187 del 1993, art. 6, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione)"....
LaPrevidenza.it, 03/09/2010
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