La maggiorazione contributiva prevista per i lavoratori marittimi non produce effetti in caso di ricongiunzione presso l'Inpdap
(Cassazione sezione lavoro, Sentenza 22.10.2010 n. 21750)
Con ricorso del 12.7.2000 al Tribunale di Torre Annunziata G. L. esponeva: che aveva svolto attività lavorativa quale marittimo dal 30.7.1960 al 28.4.1970 con imbarco per 85 mesi e 118 giorni; che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della ASL NA (OMISSIS) dal 26.10.1976; che in data 30.10.1980 aveva chiesto all’INPS la ricongiunzione dei periodi assicurativi a norma della L. n. 29 del 1979; che aveva ottenuto il riconoscimento del complessivo periodo di anni dieci e giorni otto, senza il beneficio dell’incremento pari al 40% del periodo di imbarco di cui alla L. n. 413 del 1984, art. 25. Tanto premesso chiedeva al giudice adito di riconoscere il prolungamento del 40% ai fini contributivi del periodo di effettiva navigazione (pari 35 mesi e 17 giorni) e di condannare l’INPS al ricalcolo del periodo contributivo. Nella resistenza dell’INPS, il Tribunale accoglieva la domanda. A seguito di impugnazione dell’Istituto, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello e rigettava la domanda del G. sul rilievo che la L. n. 413 del 1984, art. 6, lett. c) escludeva l’applicabilità del beneficio in questione “ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva o esonerativa dell’AGO”, come nel caso dell’appellato, divenuto dipendente di una ASL. Per la cassazione di tale sentenza G.L. Ha proposto ricorso con due motivi ed ha depositato memoria. L’INPS ha resistito con controricorso...
LaPrevidenza.it, 22/11/2010
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