Invalidità: C.T.U. impugnabile in presenza di errori diagnostici o affermazioni scientifiche errate
(Cassazione civile sez. VI, sentenza 8.11.2010 n. 22707)
M.S. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 7 luglio 2009, confermativa di quella di primo grado, che aveva rigettato la domanda avanzata da esso ricorrente nei confronti dell’INAIL, di riconoscimento del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro, per infarto al miocardio subito il (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto, prestando adesione alle conclusioni della consulenza tecnica rinnovata in appello, coincidenti peraltro con i risultati dell’indagine espletata in primo grado, che lo sforzo compiuto dal lavoratore il (OMISSIS), mentre espletava le mansioni di autista alle dipendenze della UNICOOP (aveva dovuto cambiare una ruota dell’automezzo da lui condotto), ed al quale era seguito un dolore precordiale, non aveva avuto un ruolo, neppure concausale, nel determinismo dell’infarto. L’INAIL ha resistito con controricorso. Essendo la presente impugnazione soggetta alle disposizioni introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 ed essendo stata ravvisata la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 con ordinanza in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi notificata ai difensori delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
LaPrevidenza.it, 12/01/2011
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