I termini della domanda per la pensione di privilegio; pronunciamento della Corte Costituzionale
Pronunciamento della Corte Costituzionale
(Articolo del Dott.Antonello Podda)
Con sentenza n.323 del 1 agosto 2008, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’annoso problema delledomande di pensione di privilegio proposte dopo 5 anni dal collocamento a riposo, termine prescrizionale ai sensi dell’art.169 del DPR 1092/73 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che testualmente recita “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.”
L’unica deroga prevista dalla normativa era relativa ai malati del morbo di Parkinson per i quali il termine di presentazione dell’istanza è decennale.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel 2007 dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Liguria – che aveva paventato la violazione dell’art.3 e dell’art.38 della Costituzione in quanto la norma creava una disuguaglianza tra coloro la cui malattia dovuta al lavoro si fosse manifestata entro i 5 anni dalla cessazione e gli altri che invece ne riscontravano gli effetti in periodo successivo, violando in questo modo anche l’art.38 della Carta fondamentale nella parte in cui dispone che ai lavoratori siano assicurati mezzi di vita adeguati in caso di malattia.
In sostanza rimanevano esclusi coloro che erano affetti da patologie «caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia».
LaPrevidenza.it, 25/10/2008
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