I nuovi requisiti per l'accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Inps, Messaggio 12.8.2010 n. 21171)
I regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario (il diritto all’assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria). Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno. In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della nuova disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010 (articolo 12, commi 1 e 2). Di conseguenza, le relative domande di assegno straordinario devono essere modificate o integrate ai sensi della nuova disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico introdotta dalla richiamata legge n. 122/2010. Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario....
LaPrevidenza.it, 04/09/2010
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