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Pubblicata la VI edizione del testo unico del Pubblico Impiego aggiornata al maggio 2013 - Anteprima de LaPevidenza.it
La ritardata reintegra nel posto di lavoro determina il risarcimento del danno alla professionalità e alla perdita di chances
Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione non si configura con un mero atteggiamento di pregiudizio da parte del datore di lavoro
Spina bifida: errata valutazione medico legale con ausilio di specifico esame diagnostico e risarcimento del danno
Risarcimento del danno non patrimoniale all'ex coniuge  superstite per la morte dell'altro
Attesa l'ontologica diversità tra indennizzo e danno, gli atti del procedimento ex lege n. 210/1992 non possono avere alcun effetto interruttivo della prescrizione in relazione alla domanda di risarcimento
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Il responsabile delle relazioni sindacali inquadrato come funzionario ha diritto al risarcimento del danno per demansionamento
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Aggiornamenti

I nuovi criteri per la concessione della pensione di reversibilità: pubblicata la circolare Inps
(Inps, Circolare 14.6.2012 n. 84)

Con messaggio n. 16032 del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 5,  del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (v. allegato n. 1).
Il comma 5 del menzionato articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.

Per quanto concerne le  pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulodi periodi assicurativi,  allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo si  fa riserva di comunicazioni.

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 15/06/2012

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