Giurisdizione della Corte dei conti in materia di provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti
(Cassazione Civile - Sez. Unite - Sentenza 7 agosto 2009 , n. 18076 - Avv. Dario Immordino)
Con la sentenza n. 18076 del 7 agosto 2009 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ritorna sulla questione concernente l’estensione della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica.
Si tratta di una complessa questione che, anche a causa dei numerosi profili giuridici ricomprensibili nella suddetta materia, ha impegnato lungo l’attività ermeneutica di dottrina e giurisprudenza, richiedendo diversi interventi delle Sezioni Unite.
Per quanto riguarda la dimensione qualitativa della giurisdizione della Corte dei conti, ossia il contenuto e la portata dei relativi poteri, l’indirizzo interpretativo ormai consolidato ritiene i giudici contabili competenti a conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere agli stessi devoluto
Quanto invece alla ripartizione della competenza giurisdizionale tra giudice ordinario e contabile le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che è devoluta alla Corte dei conti sia l'azione del privato avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'an ed al quantum di pensione, che quella di recupero intrapresa dall'amministrazione previdenziale e quella di rivalsa nei confronti del pensionato, disposta da parte dell'ente datore di lavoro il quale abbia rifuso l'indebito predetto all'ente previdenziale.
Rimane, invece, estranea alla giurisdizione contabile la controversia sull'esistenza o meno dell'obbligo (ovvero la determinazione della misura della sua eventuale sussistenza) dell'ente di appartenenza del pensionato, o di altri uffici, di rifondere all'amministrazione previdenziale l'importo indebitamente erogato, per effetto di errore contenuto negli atti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in tale fattispecie, la domanda giudiziale attiene a un rapporto obbligatorio distinto da quello pensionistico e sorgente tra soggetti diversi dal pensionato ed in base ad un titolo ed a presupposti differenti .
La sentenza n. 18076 concerne la competenza giurisdizionale sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché di tutti gli altri assegni che ne costituiscono parte integrante)
In merito le Sezioni Unite richiamano il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sul trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza (Cfr Cassazione a Sezioni Unite n. 6084 del 15 novembre 1982. anche n.429 del 17.2.1972; n. 3183 del 6.6.1979; n. 51 del 6.1.1979; n. 182 del 11.1.1979, n. 5804 del 29.10.1980).
I magistrati contabili non possono però statuire, neppure in via incidentale, sulla legittimità di tali provvedimenti, ancorché essi abbiano avuto successiva incidenza sul trattamento pensionistico. Ciò perché, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, la valutazione della relativa legittimità è una questione pregiudiziale devoluta alla giurisdizione del Giudice del rapporto d'impiego, se invece gli atti sono divenuti definitivi in conseguenza della mancata impugnazione o della formazione del giudicato resta preclusa ogni valutazione..
L'inosservanza da parte della Corte dei conti del suddetto divieto è denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione così come prevede l'art. 111 della Costituzione trattandosi di violazione dei limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 03/12/2009
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