Fondo telefonici: revoca della riduzione percentuale art. 10 legge 672/73
(Inps, Circolare 6 agosto 2004 numero 125)
Le pensioni di anzianità erogate a carico del Fondo telefonici, ai sensi dell’art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n.672, sono equiparate a quelle di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita per quest’ultima con la cessazione della riduzione percentuale di cui al comma 3 del citato art.10.I trattamenti di pensione interessati vanno ricostituiti d’ufficio.I giudizi in corso verranno abbandonati per cessata materia del contendere.
LaPrevidenza.it, 23/08/2004
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