Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito
(Inps, Circolare 19.6.2012 n. 86)
ll Decreto Interministeriale del 26 aprile 2010 n. 51635, introducendo delle modifiche al Decreto 28 aprile 2000 n. 158, recante norme circa l’istituzione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, ha aggiunto l’art. 11-bis (Sezione emergenziale).
L’articolo in questione prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria”.
Il comma 3 di tale articolo prevede espressamente che l’assegno in questione operi “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”.
Pertanto l’erogazione dell’assegno emergenziale è subordinata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
Si applicano anche all’intervento emergenziale le regole vigenti in materia di decorrenza, sospensione e decadenza del trattamento di disoccupazione. In particolare, se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva.
Il comma 5 del citato articolo stabilisce che l’ammontare di tale prestazione (assegno emergenziale) e della contribuzione ad essa correlata siano per metà a carico del Fondo e per l’altra metà a carico del datore di lavoro.
Con delibera n. 42 del 21 giugno 2010 il Comitato amministratore del Fondo ha previsto che il 20% delle risorse disponibili del Fondo, derivanti dal versamento del contributo ordinario (0,50%), sia da destinare alla copertura delle prestazioni previste dall’art. 11-bis. Di tale 20%, ciascuna azienda può utilizzare risorse nel limite massimo del 7%.
Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per etribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da €38.001 a€ 50.000;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.
Durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria (8 o 12 mesi a secondo dell’età del lavoratore) e dell’assegno emergenziale a favore del lavoratore verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali. Per tale periodo, non è dovuta contribuzione correlata.
*) Gli allegati sono disponibili sul sito Inp
LaPrevidenza.it, 24/06/2012