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Share/Save/Bookmark Cumulo dei periodi assicurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche liquidate con il sistema contributivo
(Inps, circolare 9.9.2011 n. 116)

Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U.- serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 – allegato 1), in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.

In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’articolo 1 del predetto decreto, rubricato “cumulo di periodi assicurativi”, innovando la legislazione vigente,ha previsto, al primo comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità”.

Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al primo comma, le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale”.


Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997.

Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che “il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile”.

 Il successivo comma 3 dispone che “Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione”...

LaPrevidenza.it, 15/09/2011

Documenti:
Inps circolare 116 del 9 settembre 2011.html


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