Area professionisti Partners Collabora Community 25/05/2012 05:24:41


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici Inpdap
(Inpdap, Nota Operativa 19 giugno 2011 n. 30)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 settembre 2011).

La legge di conversione (art. 2, comma 1) ha reintrodotto dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014 il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già illustrato nella nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 (cui si rinvia per quanto non ulteriormente specificato nella presente nota) che era stato in precedenza soppresso dal D.L. 138/2011 (art. 2, commi 1 e 2).

La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.

L’Istituto riattiverà il prelievo, non effettuato sulla rata di settembre in conseguenza della temporanea abrogazione del contributo disposta dall’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, a partire dalla rata di ottobre, sulla quale sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011, comunicando agli interessati l’avvenuta...

LaPrevidenza.it, 02/10/2011

Documenti:
inpdap_nota302011.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!