CCNL personale del comparto delle Agenzie Fiscali. Quadriennio normativo 2006/2009 - II biennio economico 2008 – 2009
(Inpdap, Nota Operativa 21.5.2009 n. 28 )
Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 del contratto in esame hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto.
Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli incrementi dello stipendio tabellare di cui all’art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal contratto.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 del CCNL 14/06/07, ovvero che: “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
LaPrevidenza.it, 22/05/2009
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