Cassa Forense: pensione ridotta in presenza di iscrizione saltuaria all'ordine
(Cassazione 3 giugno 2011 n. 12136)
T.G., avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) dal 1957, cancellatosi in data 1.1.1981 e nuovamente iscrittosi nell'anno 1988, ebbe riconosciuta l'ammissione alla pensione diretta con decorrenza dal 1.1.1993. Dolendosi del criterio utilizzato per la liquidazione della pensione, il T., con ricorso del 18.11.1998, evocò in giudizio la Cassa, assumendo, per quanto ancora qui specificamente rileva, che, nell'applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 2 come modificato dalla L. n. 141 del 1992, non avrebbe dovuto tenersi conto, nell'ambito dei quindici anni solari precedenti la maturazione della pensione, delle annualità in cui egli non era stato iscritto e per le quali il suo reddito professionale era stato nudo, tanto che l'entità del trattamento liquidatogli si era ridotta al minimo pensionabile. Il Giudice adito respinse la domanda e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 27.4.2006 - 16.1.2007, rigettò il motivo di impugnazione svolto dal T. in ordine al criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ritenendo la correttezza dell'interpretazione resa dall'Ente previdenziale alla stregua dell'inequivoco significato letterale della norma di riferimento.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale T. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso, illustrato con memoria....
LaPrevidenza.it, 27/09/2011
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