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Share/Save/Bookmark Assegno sociale ed effettività del reddito percepito
(Cass. civile, sez. lav., 18 marzo 2010 n. 6570 - Avv. Daniela Carbone)

Con la sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010 la Suprema Corte, nel confermare le decisione di primo e secondo grado,  afferma l’importante principio di effettività del reddito percepito ai fini del diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali.


Nel caso di specie si trattava della richiesta di assegno sociale respinta in sede amministrativa dall’Inps sul presupposto della titolarità, da parte della richiedente, di un assegno di mantenimento divorzile che avrebbe dovuto corrisponderle il marito.


In realtà tale assegno non veniva percepito affatto dalla richiedente per “consolidata” incapienza del marito.


La Cassazione con la succitata decisione dà rilevanza ai redditi effettivamente percepiti, a prescindere dalla titolarità formale di emolumenti non oggetto di reale percezione da parte dei titolari.


Infatti testualmente sostiene che "E' lo stesso legislatore, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta percezione del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito".


Dello stesso tenore era stata in precedenza segnalata la decisione del Tribunale di Ascoli in materia di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, riconosciuta in sede giudiziaria ad una pensionata separata di fatto da oltre 40 anni ed alla quale era stata negata l’integrazione per cumulo con i redditi del marito del quale, però, aveva perso le tracce e del cui reddito, pertanto, non fruiva affatto.


Sostanzialmente in entrambi i casi si assiste alla prevalenza del principio di effettività del reddito percepito a fronte di teoriche posizioni creditizie che, fermandosi alla lettera della norma e non alla ratio della stessa, avrebbero comportato il rigetto di entrambe le richieste delle pensionate.


Sarà un caso ma in entrambe le decisioni le ricorrenti erano donne….


(Avv. Daniela Carbone)

LaPrevidenza.it, 13/05/2010

Documenti:
cass_6570_2010.html


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