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Aggiornamenti

Assegno di divorzio, indennità di fine rapporto e maturazione del diritto
(Cassazione civile  sez. I,  10 aprile 2012,  n. 5654)

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con un unico motivo la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, circa il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio a quota di indennità di fine rapporto, percepita dall'altro coniuge.

Il motivo presenta profili in parte di infondatezza in parte di inammissibilità.

Va precisato che, ai sensi del predetto art. 12 bis, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio), percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità venga a maturare dopo la sentenza. La norma da una definizione necessariamente generica, e, nella nozione di indennità, va sicuramente ricompreso qualsiasi trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalle espressioni usate, nei diversi settori, dal legislatore. Questa Corte (Cass. N. 28874 del 2005) ha avuto modo di precisare che è ricompresa pure l'indennità di risoluzione di rapporto di agenzia, essendo determinante l'incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapporto dal lavoro dell'ex coniuge, che si è giovato del contributo indiretto dell'altro coniuge.

Come si è detto, presupposto per la corresponsione è il godimento dell'assegno di divorzio da parte del coniuge: secondo una linea coerente privilegiata dal legislatore, presupposto dell'assegno, e di ogni altro beneficio che il coniuge possa ottenere: quota di indennità di fine rapporto, pensione di reversibilità, assegno a carico dell'eredità è "l'inadeguatezza dei mezzi", ai sensi dell'art. 5, comma 6 L. divorzio.

Sussiste diritto "anche" se l'indennità venga a maturare dopo la sentenza e ciò significa che essa potrebbe pure maturare prima.

Escluso che sussista diritto se il lavoratore avesse riscosso l'indennità durante la convivenza familiare, neppure esso sorge durante lo stato di separazione: legittimato alla domanda è il coniuge divorziato, non quello separato. Anteriormente alla separazione, è da ritenere che l'indennità, quale provento dell'attività separata del coniuge, rientrerebbe nella comunione dei beni (ove i coniugi avessero scelto il regime legale) ma solo allo scioglimento di questa (e dunque, tra l'altro, al momento della separazione personale, ai sensi dell'art. 191 c.c.).

Si può dunque ritenere che l'indennità possa maturare nel corso del procedimento di divorzio o successivamente. E' palese, per quanto si è detto, la volontà del legislatore di ricondurre il diritto alla quota di indennità a quello all'assegno divorzile che sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, benchè esso venga determinato e risulti esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. E va pure ricordato l'art. 4, comma 10 Legge divorzio,in virtù del quale gli effetti patrimoniali del divorzio stesso possono retroagire al momento della domanda (al riguardo Cass. N. 21002 del 2008; n. 19046 del 2005). In tale prospettiva, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto e quella di assegno divorzile, giustifica la proposizione della prima nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità, la domanda di attribuzione della quota debba proporsi mediante un giudizio autonomo tra le stesse parti (al riguardo Cass. N. 27233 del 2008).

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 02/05/2012

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