Applicazione dell’art. 11, dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee
(Inpdap, Nota operativa 11.12.2009 n. 16)
Con Circolare INPDAP n. 8 del 13/05/2008 venivano fornite istruzioni per l’applicazione del Regolamento della Comunità Europea n. 723/2004, avente ad oggetto alcune modifiche all’art. 11 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. In particolare venivano comunicate le modalità operative per l’effettuazione dei versamenti all’Inpdap dell’equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati presso le Comunità, con relativa indicazione delle coordinate bancarie da adoperare per veicolare i bonifici sui conti di Tesoreria centrale dello Stato, non essendo possibile dall’estero disporre bonifici direttamente a favore del bilancio dello Stato o di conti di Tesoreria.
In merito è stata emanata, successivamente alla citata circolare Inpdap n. 8, la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 19 del 18/05/2009, che fornisce, come di seguito indicato, le indicazioni aggiornate per l’esecuzione dei versamenti tramite bonifico provenienti da Paesi appartenenti all’area U.M.E. (Unione Monetaria Europea). L’innovazione, per quanto riguarda specificamente l’introito contributivo, consiste nella possibilità, per i versanti non residenti e non titolari di conti correnti postali o bancari in Italia, di finalizzare direttamente il bonifico a favore dell’entrata del bilancio statale o di conti aperti presso la Tesoreria statale.
LaPrevidenza.it, 07/02/2010
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