Amianto: legittima la richiesta del lavoratore presentata dopo la cessazione dal servizio. Basta lo status di lavoratore alla data di entrata in vigore della legge 257/92
(Corte dei Conti Toscana, Sentenza 27.7.2010 n. 244)
Con il ricorso in epigrafe parte attrice ha convenuto in giudizio l’INPDAP in qualità di proprio Ente previdenziale onde ottenere la supervalutazione dei periodi di servizio connessi alla esposizione all'amianto. In particolare l'interessato con istanza pervenuta all’INAIL di Lucca il 17 gennaio 2005, ha richiesto la dichiarazione attestante l'esposizione, durante l'attività lavorativa, alle fibre di amianto, istanza accolta con attestazione datata 3 giugno 2008. Al riguardo l’INPDAP di Lucca con nota del 16 dicembre 2008 ha ritenuto di respingere la domanda in quanto la procedura è stata attivata il 17 gennaio 2005, dopo il collocamento a riposo del ricorrente avvenuto il 31 dicembre 1995. Attivata la presente azione giurisdizionale l’INPDAP ha confermato il diniego, circostanza ribadita in udienza dal rappresentante l’Istituto previdenziale.
LaPrevidenza.it, 07/08/2010
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