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Share/Save/Bookmark Acquisizione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali per l’anno 2010 – art. 1, comma 221 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Inpdap, Nota opreativa 4.2.2010 n. 1)

Come è noto, per usufruire delle detrazioni fiscali per familiari a carico il pensionato è tenuto a presentare annualmente apposita domanda contenente le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali richiede il beneficio. Per gli aspetti che qui interessano, si fa presente che nel corso del mese di febbraio c.a. l’Istituto invierà ai pensionati che hanno avuto titolo alle detrazioni per l’anno 2009, unitamente al CUD 2010, una lettera esplicativa delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia con il relativo modello di richiesta delle detrazioni 2010 (allegati 1 e 2). Il termine per la presentazione da parte dei pensionati della dichiarazione ai Caf o ai professionisti abilitati è fissato al 30 giugno 2010; la mancata presentazione, nel termine indicato, comporterà la revoca delle detrazioni sulla rata di agosto c.a. con effetto dal 1° gennaio 2010. Per tale attività, l’Istituto si avvale anche dei soggetti già abilitati per legge alla certificazione delle denunce reddituali (Caf, dottori commercialisti, consulenti del lavoro) che hanno sottoscritto nel corso del 2009 la relativa convenzione che, com’è noto, ha valenza triennale per gli anni 2009, 2010 e 2011 (cfr. nota operativa n. 6 del 10 febbraio 2009)..

LaPrevidenza.it, 07/02/2010

Documenti:
inpdap_nota_1_2010.html


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