Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti. L'inadempimento di uno Stato
(Cgce, 16.7.2009 C-427/07)
«Inadempimento di uno Stato – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337/CEE – Accesso alla giustizia – Direttiva 2003/35/CE»
Ai sensi delle disposizioni combinate dell’art. 176 della legge irlandese sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2000 (Public Act n. 30/2000, Planning and Development Act, 2000), quale modificata dalla legge sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo (infrastrutture strategiche) del 2006 [Public Act n. 27/2006, Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act, 2006, Order 2006, S. I. n. 525/2006] (in prosieguo: il «PDA»), e dell’allegato 5 dei regolamenti sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2001 (Planning and Development Regulations 2001, S. I. n. 600/2001), quando si superano determinate soglie, una relazione sull’impatto ambientale e una valutazione dell’impatto ambientale sono obbligatorie per alcuni progetti, tra i quali non figurano quelli rientranti nella categoria particolare delle strade private.
Il procedimento di ricorso giurisdizionale («judicial review») è disciplinato dall’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado superiore (Rules of the Superior Courts), competenti per il controllo, a determinate condizioni, delle decisioni dei tribunali e degli organi amministrativi.
Nell’ambito del procedimento di ricorso giurisdizionale possono essere sollevati motivi sia di diritto pubblico sia di diritto privato, laddove i motivi tradizionali di diritto pubblico si riferiscono al controllo dell’eccesso di potere e al controllo dell’esercizio della competenza da parte dei detti tribunali ed organi.
Il ricorso giurisdizionale è un procedimento che prevede due fasi. Una domanda di autorizzazione alla presentazione di tale ricorso deve essere depositata dinanzi al giudice, accompagnata dall’esposizione dei motivi che individuano il risarcimento chiesto e da una dichiarazione che espone i fatti sui quali esso si fonda. Se l’autorizzazione è accordata, il richiedente può avviare il procedimento di ricorso giurisdizionale.
LaPrevidenza.it, 28/01/2010
Documenti: