Segreto bancario: prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza
(Cgce, 11.6.2009 C-155/08 e 157/08)
«Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul patrimonio – Imposta sui redditi – Beni derivanti dal risparmio collocati in uno Stato membro diverso da quello di residenza – Assenza di dichiarazione – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza – Direttiva 77/799/CEE – Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette – Segreto bancario»
Con lettera 27 ottobre 2000 l’Ispettorato speciale delle imposte del Regno del Belgio ha fornito spontaneamente informazioni all’amministrazione fiscale olandese in merito a conti finanziari aperti presso la Kredietbank Luxembourg (in prosieguo: la «KB-Lux»), banca avente sede in Lussemburgo, a nome di persone residenti nei Paesi Bassi. Poiché dall’esame di tali informazioni è emerso il sospetto che X fosse il titolare di tale conto, l’inspecteur van de Belastingdienst (ispettore dell’amministrazione fiscale olandese; in prosieguo: l’«ispettore») gli ha chiesto talune precisazioni in proposito. A seguito di uno scambio epistolare tra l’ispettore e il consulente di X, quest’ultimo ha dichiarato, in una lettera datata 8 maggio 2002, di essere stato titolare di un conto bancario presso la KB-Lux sin dal 1993. Con lettera del 23 agosto 2002 X ha fornito informazioni più precise, segnatamente in merito alla situazione di tale conto nel periodo in questione. Il 12 novembre 2002 è stato notificato ad X un avviso di rettifica fiscale relativo all’imposta sul patrimonio per il 1998, contenente rettifiche relative, per un verso, all’imposta sul reddito e ai contributi previdenziali obbligatori per gli esercizi 1993-2000 e, per altro verso, all’imposta sul patrimonio per gli esercizi 1994-2001. Veniva contestualmente inflitta ad X un’ammenda pari al 50% degli importi oggetto di rettifica fiscale. Essendo stato respinto il reclamo contro tale avviso, X ha proposto ricorso dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), affermando, segnatamente, che il termine di rettifica fiscale di dodici anni previsto dall’art. 16, n. 4, dell’AWR con riferimento ad elementi imponibili detenuti all’estero è contrario al diritto comunitario.
LaPrevidenza.it, 13/03/2010
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