Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(Cgce, 30.11.2009 C-357/09 PPU)
«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Art. 15, nn. 4-6 – Periodo di trattenimento – Considerazione del periodo durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento è stata sospesa – Nozione di “prospettiva ragionevole di allontanamento”»
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 15, nn. 4-6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato su iniziativa del direttore della Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Direzione dell’Immigrazione presso il Ministero dell’Interno) e diretto ad ottenere una pronuncia d’ufficio da parte dell’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) in merito al mantenimento del trattenimento del sig. Kadzoev (Huchbarov) presso il Centro speciale di permanenza temporanea degli stranieri della detta Direzione, situato a Busmantsi (in prosieguo: il «Centro di permanenza temporanea»), nella circoscrizione di Sofia.
LaPrevidenza.it, 11/01/2010
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