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Share/Save/Bookmark Regolamento doganale comunitario: Revisione della dichiarazione doganale
(Cgce, 14.1.2010 c-430/08. c-431/08)

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario – Artt. 78 e 203 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Art. 865 – Regime di perfezionamento attivo – Codice di regime doganale erroneo – Nascita di un’obbligazione doganale – Revisione della dichiarazione doganale»


La Terex è un’impresa che produce macchinari per movimento terra. Essa importa svariati componenti che sono integrati in tali macchinari. I componenti importati sono oggetto di una sospensione dei dazi doganali a titolo del regime di perfezionamento attivo definito agli artt. 114 129 del codice doganale. Detti macchinari sono venduti a compratori ubicati sia all’interno che all’esterno della Comunità.


Quando tali merci sono riesportate osservando le condizioni relative al regime di perfezionamento attivo, esse sono esenti da dazi.  Nel periodo gennaio 2000 - luglio 2002 agenti doganali che agivano per conto della Terex o per terzi acquirenti hanno inserito, nelle dichiarazioni d’esportazione, il codice di regime doganale 10 00, che designa l’esportazione di merci comunitarie, invece del codice 31 51, applicabile alla riesportazione di merci oggetto di una sospensione dei dazi.  Le autorità doganali hanno quindi considerato che tali dichiarazioni di riesportazione con un codice erroneo avessero avuto l’effetto di conferire indebitamente alle merci di cui alla causa principale la posizione doganale di merci comunitarie, il che avrebbe fatto sorgere un’obbligazione doganale, conformemente all’art. 203, n. 1, del codice doganale e all’art. 865 del regolamento d’applicazione. In ogni caso, un’obbligazione doganale sarebbe sorta ex art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, poiché non era stata effettuata notifica preliminarmente alla riesportazione dei macchinari, obbligo previsto relativamente al regime di perfezionamento attivo.  La Terex ha tentato di ottenere la revisione, ai sensi dell’art. 78, n. 3, del codice doganale, delle proprie dichiarazioni d’esportazione al fine di regolarizzare la situazione. Le autorità doganali hanno rifiutato di modificare le dichiarazioni in quanto, da un lato, la domanda della Terex sarebbe stata diretta a cambiare il regime doganale applicabile e, dall’altra, la situazione non avrebbe potuto essere regolarizzata dal momento che era impossibile presentare retroattivamente una notifica preliminare alla riesportazione delle merci di cui alla causa principale.

LaPrevidenza.it, 07/04/2010

Documenti:
terexc_430_431_08.html


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