Presupposti di compatibilità comunitaria della disciplina del tributo speciale per il deposito in disarica dei rifiuti solidi
(CGE, sentenza Sentenza 25 febbraio 2010 , n. C-172/08 - Dario Immordino)
La normativa comunitaria non osta a disposizioni nazionali quali quelle recate l'art. 3, commi 26 e 31, della legge n. 549/95 che, assoggettando i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dai comuni che utilizzano le discariche stesse, applica agli stessi gestori sanzioni pecuniarie in caso di versamento tardivo del tributo.
Ciò perché l'art. 10 della direttiva 1999/31 - in ottemperanza al principio “chi inquina paga” , il quale implica che il costo dello smaltimento dei rifiuti deve gravare sui loro detentori - si limita a prevedere che a prescindere dagli strumenti di disciplina della gestione delle discariche, le normative nazionali devono garantire che tutti i costi di gestione delle discariche stesse gravino effettivamente sui detentori dei rifiuti che li depongono nelle discariche ai fini del loro smaltimento, ma non impone agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche.
Conseguentemente, considerato che allo stato attuale del diritto dell'Unione non esiste nessuna normativa adottata sulla base dell'art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo specifico per quanto riguarda il finanziamento di tali costi, tale finanziamento può, a scelta dello Paese membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità
Tuttavia è necessario che l’assoggettamento dei gestori di discariche al tributo"sia accompagnato da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori". Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti sono soddisfatti.
Con la sentenza Sentenza 25 febbraio 2010 , n. C-172/08, la Seconda Sezione della Corte ha altresì precisato che lo Stato deve far in modo che il gestore possa esigere interessi, in caso di mora nel pagamento, imputabile all'amministrazione locale interessata, in quanto le somme allo stesso dovute da parte di un Comune che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 11/03/2010
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