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Share/Save/Bookmark La tassazione dei redditi mobiliari e la convenzione contro la doppia tassazione
(Cgce, 16.7.2009 C-128/08)

«Libera circolazione dei capitali – Tassazione dei redditi mobiliari – Convenzione contro la doppia imposizione – Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE»


 


I redditi e i titoli di cui al regime definito dall’art. 15, paragrafi 2 4, che siano stati effettivamente assoggettati alla ritenuta alla fonte in Francia e che siano percepiti da società aventi sede in Belgio soggette all’imposta sulle società, sono esenti, per effetto della riscossione della ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari secondo l’aliquota normale sull’importo dell’imposta francese, dall’imposta sulle società e dall’imposta di distribuzione alle condizioni previste dalla legge belga.


Riguardo ai redditi e ai titoli di cui al comma precedente, percepiti da altri residenti in Belgio (…), che siano stati effettivamente assoggettati alla ritenuta alla fonte in Francia, l’imposta dovuta in Belgio sul loro importo, al netto della ritenuta francese, sarà ridotta, da un lato, in ragione della ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari riscossa secondo l’aliquota normale e, dall’altro, della quota forfettaria di imposta straniera deducibile alle condizioni fissate dalla legge belga, fermo restando che tale quota non dev’essere inferiore al 15% di detto importo netto.


Per quanto riguarda i dividendi di cui al regime definito all’art. 15, paragrafi 2 e 3, distribuiti ad una persona fisica residente in Belgio, quest’ultima può ottenere per tali redditi, in luogo di detta imputazione della quota forfettaria di imposta straniera, il credito d’imposta secondo l’aliquota e le modalità previste dalla legge belga a favore dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in Belgio, purché ne faccia richiesta scritta al più tardi entro il termine stabilito per la presentazione della sua dichiarazione annuale.


Il caso


Il sig. Damseaux, residente in Belgio, percepiva, negli anni dal 2005 al 2007, dividendi della società per azioni Total, la cui sede si trova in Francia e nella quale deteneva 5 463 azioni.  Tali dividendi venivano inizialmente assoggettati, in Francia, a una ritenuta alla fonte del 25%. Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della Convenzione franco-belga, il sig. Damseaux ha potuto chiedere il rimborso di una parte di tale ritenuta, in modo che tali dividendi fossero assoggettati, in Francia, alla sola ritenuta del 15%.  L’importo risultante a seguito di tale tassazione veniva assoggettato in Belgio alla ritenuta d’acconto del 15% sui titoli mobiliari.  Ritenendo che i suoi dividendi di origine francese fossero tassati in maniera più gravosa rispetto a quelli di origine belga e che, avendo accettato che la Repubblica francese prelevasse una ritenuta alla fonte, il Regno del Belgio, in quanto Stato membro di residenza, dovesse consentire di imputare l’imposta francese sulla ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari belga ovvero rinunciare alla ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari al fine di eliminare la doppia imposizione, il sig. Damseaux proponeva reclami avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione finanziaria belga relativi ai dividendi percepiti.  A seguito del rigetto di detti reclami da parte dell’amministrazione finanziaria belga sulla base del rilievo che l’art. 15 della Convenzione franco-belga prevede la tassazione dei dividendi sia in Francia sia in Belgio, il sig. Damseaux adiva il Tribunal de première instance di Liegi.  Detto giudice ritiene che, ancorché le loro situazioni siano oggettivamente comparabili, i residenti in Belgio siano assoggettati a regimi impositivi differenti a seconda che percepiscano dividendi da una società stabilita in Belgio o da una società stabilita in un altro Stato membro. Infatti, se i dividendi versati da una società straniera a un residente in Belgio sono assoggettati, sul piano giuridico, a doppia imposizione internazionale, i dividendi versati dalle società belghe a un residente in Belgio sono tassati solo con l’aliquota del 15% ai sensi dell’art. 171, n. 2 bis, lett. b), del CIR 1992 e non sono assoggettati a doppia imposizione.

LaPrevidenza.it, 04/02/2010

Documenti:
c_128_08.html


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