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Share/Save/Bookmark La cessazione dei contratti lavoro per decesso del titolare può configurarsi come licenziamento collettivo?
(Cgce, 10.12.2009, C-323/08)

Con ricorso del 31 maggio 2004 essi hanno proposto un’azione in giudizio dinanzi al Juzgado de lo Social (Tribunale per la legislazione in materia sociale) n. 25 di Madrid, per licenziamento illegittimo, nei confronti della Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila e a., adducendo che, presentatisi al posto di lavoro dal 30 aprile al 5 maggio 2004, trovavano però lo stabilimento chiuso, e pertanto hanno considerato di essere di fronte ad un licenziamento tacito.


È risultato che il datore di lavoro era deceduto il 1° maggio 2004, senza aver redatto un testamento né determinato i diritti degli eredi. I suoi eredi legali hanno formalizzato la rinuncia all’eredità a mezzo di scritture pubbliche del 15 giugno 2004 e del 27 marzo 2007. Dalla decisione di rinvio emerge che l’impresa ha cessato la sua attività.


Il Juzgado de lo Social n. 25 di Madrid ha respinto tale azione, poiché la cessazione dei contratti di lavoro dei ricorrenti della causa principale si era verificata a seguito del decesso del datore di lavoro senza successione nell’impresa e quindi non era intervenuto licenziamento.


I ricorrenti della causa principale hanno presentato appello avverso la menzionata pronuncia dinanzi al giudice del rinvio. Essi fanno valere che la decisione di cessazione è un atto formale, relativamente a cui vanno osservati i requisiti dell’art. 55, n. 1, dello statuto dei lavoratori, e che quindi gli eredi dell’imprenditore avrebbero dovuto provvedere a notificare loro siffatta decisione. Pertanto i ricorrenti della causa principale chiedono di dichiarare l’esistenza di un licenziamento illegittimo e il versamento di un’indennità pari a 45 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, nonché gli arretrati salariali maturati dalla data del licenziamento sino alla notifica della sentenza del giudice del rinvio o sino alla reintegrazione nel posto di lavoro. In subordine, chiedono che si dichiari la cessazione dei contratti di lavoro causa il decesso del datore di lavoro, conformemente all’art. 49 dello statuto in parola, e che l’indennità ivi prevista sia loro versata.

LaPrevidenza.it, 15/01/2010

Documenti:
c_323_08_licenziamento_collettivo.html


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