L'ospedale che rifiuta le offerte di dispositivi con marca CE senza informare le autorità aggiudicatrici viene meno agli obblighi comunitari
(Cgce, 19.3.2009, C-489/06)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 93/36/CEE e 93/42/CEE – Appalti pubblici – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture – Forniture per gli ospedali»
La Commissione riceveva una denuncia secondo la quale alcuni ospedali in Grecia, che avevano proceduto all’organizzazione di bandi di gara ai fini del conseguimento di dispositivi medici, avevano violato gli obblighi che discendono dalla direttiva 93/36, in combinato disposto con la direttiva 93/42.
Secondo tale deuncia, alcuni ospedali ellenici hanno respinto offerte di dispositivi medici per motivi attinenti alla sanità pubblica, nonostante la certificazione di detti prodotti con marcatura CE e, nin ogni caso, senza espletamento della procedura di garanzia prevista dalla direttiva 93/42.
In data 20 aprile 2004, nell’ambito dell’indagine relativa alla denuncia in oggetto, la Repubblica ellenica trasmetteva alla Commissione la circolare dell’Ethnikos Organismos Farmakon 2 aprile 2004, n. 19384 (in prosieguo: la «circolare n. 19384»), la quale riconosceva, da una parte, che taluni comitati competenti per la fornitura degli ospedali avevano respinto per ragioni di non conformità le offerte presentate da talune imprese relative a numerosi dispositivi medici muniti di marcatura CE, in assenza di previo esame da parte dell’ente medesimo, e osservava, d’altra parte, che in taluni casi la non conformità riguardava specifiche arbitrariamente fissate dagli ospedali. Detta circolare presentava inoltre un sollecito e talune precisazioni relativi alla tassativa procedura ex lege al cui rispetto i comitati erano vincolati.
LaPrevidenza.it, 20/01/2010
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