In tema di prestazioni di invalidità per contribuzione versata in più stati membri
(Cgce, 1.10.2009 C-3/08)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Regimi di previdenza sociale – Prestazioni di invalidità – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Art. 40, n. 3 – Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri – Svantaggi per i lavoratori migranti – Contributi a fondo perduto»
La sig.ra Leyman ha esercitato un’attività come lavoratrice subordinata in Belgio dal 1971 al 2003. Dal 1999, è residente in Lussemburgo e, dall’agosto 2003, è iscritta al sistema previdenziale lussemburghese.
L’8 luglio 2005 le competenti autorità lussemburghesi riconoscevano la sig.ra Leyman inabile al lavoro per il periodo compreso fra l’8 luglio 2005 e il 29 febbraio 2012, data del suo collocamento a riposo. Pertanto, le veniva concessa un’indennità di invalidità per i periodi di assicurazione maturati in Lussemburgo. L’importo mensile della pensione corrisposta dall’ente lussemburghese alla sig.ra Leyman ammonta ad EUR 322,83.
La sig.ra Leyman presentava all’INAMI una richiesta di indennità di invalidità relativa ai periodi assicurativi maturati in Belgio. Con decisione 23 giugno 2006, l’INAMI le concedeva tale indennità per un importo di EUR 737,10 mensili a partire dall’8 luglio 2006, in conformità, secondo tale ente, dell’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 93 della legge del 1994.
Avverso tale decisione dell’INAMI, la sig.ra Leyman proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo che l’erogazione dell’indennità di invalidità che le era stata in tal modo concessa avvenisse a partire dall’8 luglio 2005.
LaPrevidenza.it, 12/01/2010
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