In tema di distacco di lavoratori comunitari e validità del permesso di soggiorno
(Cgce, 1.10.2009 C-219/08)
«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione di servizi – Ostacolo ingiustificato – Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi»
Con la sua prima censura, riguardante la necessità di ottenere una previa autorizzazione all’esercizio dell’attività economica, divenuta, in seguito alla rinuncia parziale agli atti da parte della Commissione, l’unico motivo di ricorso, detta istituzione accusa il Regno del Belgio di limitare indebitamente il distacco, da parte di imprese comunitarie che operino beneficiando della libera prestazione di servizi, di lavoratori cittadini di Stati terzi, quando essi siano distaccati a partire da uno Stato membro che non applichi integralmente il diritto di Schengen o quando essi siano distaccati, per un periodo superiore a tre mesi, a partire da uno Stato membro che applichi integralmente il diritto di Schengen. In tali ipotesi, il Regno del Belgio imporrebbe al lavoratore che desideri essere distaccato nel detto Stato membro l’obbligo di ottenere preventivamente il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno provvisorio, al termine di una procedura gravosa la quale mirerebbe a verificare se il distacco del lavoratore sia effettivamente in regola con tutti i criteri della giurisprudenza derivanti dalla sentenza 9 agosto 1994, causa C 43/93, Vander Elst (Racc. pag. I 3803)....
LaPrevidenza.it, 09/01/2010
Documenti: