Il dentista sessantottenne che opera cure in regime di convenzione non può essere discriminato in base all'età rispetto al collega che opera extra convenzione
(Cgce, 12.1.2010 C-341/08)
La sig.ra Petersen, nata il 24 aprile 1939, ha compiuto i 68 anni nel corso del 2007. Dal 1° aprile 1974 è abilitata a fornire cure dentistiche convenzionate.
Con decisione 25 aprile 2007, il Zulassungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (commissione di abilitazione dei dentisti della circoscrizione di Westfalen-Lippe) constatava che l’abilitazione a fornire cure dentistiche convenzionate della sig.ra Petersen cessava il 30 giugno 2007.
La sig.ra Petersen proponeva un reclamo avverso tale decisione sostenendo, in particolare, che essa violava la direttiva e l’AGG.
A seguito del rigetto del suo reclamo da parte del Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, la sig.ra Petersen proponeva un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Sozialgericht Dortmund.
Tale giudice afferma che il rigetto del reclamo della sig.ra Petersen è legittimo rispetto alla normativa nazionale. Esso menziona al riguardo le analisi effettuate dal Bundessozialgericht (Tribunale federale in materia sociale) e dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), secondo cui il limite di età controverso nella causa principale sarebbe giustificato, benché i due giudici si basino su motivazioni diverse. Il Bundessozialgericht avrebbe ritenuto che tale limite di età aveva consentito di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra le generazioni e che esso rimane utile a mantenere le possibilità di occupazione dei giovani dentisti convenzionati. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, tale giustificazione non sarebbe più valida a seguito della soppressione delle quote di dentisti convenzionati e del venir meno dell’eccessiva offerta di cure mediche.
Il giudice del rinvio sostiene per contro l’obiettivo sottolineato dal Bundesverfassungsgericht in una sentenza del 7 agosto 2007. In base a tale sentenza il detto limite di età sarebbe giustificato dalla necessità di garantire i pazienti beneficiari del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia contro i rischi del ricorso a dentisti convenzionati di età avanzata, le cui prestazioni non sono più ottimali. Il Bundesverfassungsgericht avrebbe confermato l’analisi da esso precedentemente sviluppata in una sentenza del 1998 e avrebbe dichiarato che il legislatore, considerato il potere discrezionale di cui dispone, non era tenuto a prevedere un esame individuale delle prestazioni fisiche e psichiche di ciascun medico convenzionato che avesse compiuto i 68 anni. Al contrario, il legislatore avrebbe potuto adottare una disciplina generale basata su dati empirici. Il Bundesverfassungsgericht avrebbe altresì dichiarato che la mancata menzione della tutela della salute degli assicurati nella motivazione della legge è irrilevante e avrebbe ricordato che, nella sua valutazione della costituzionalità di una disposizione normativa, esso tiene conto di tutti gli aspetti e non è limitato da tale motivazione.
LaPrevidenza.it, 23/01/2010
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