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Share/Save/Bookmark Erogazione di prestazioni familiari in uno Stato membro diverso da quello dove risiede l'ex coniuge. La valutazione della sospensione
(Cgce, 26.11.2009 C-363/08)

 


«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Diniego – Cittadina di uno Stato membro stabilitasi con la figlia in un altro Stato membro, mentre il padre della stessa lavora sul territorio del primo Stato»


Dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra Slanina ha una figlia, Nina, nata nel 1991. Quando le prestazioni familiari sono state inizialmente versate alla sig.ra Slanina, ricorrevano tutte le condizioni per la loro concessione.


A partire dall’estate dell’anno 1997, la sig.ra Slanina si è stabilita in Grecia, ove Nina frequenta la scuola dall’autunno dello stesso anno. Il padre di questa, ex marito della sig.ra Slanina e cittadino austriaco, risiede in Austria, ove esercita un’attività professionale. La ricorrente nella causa principale esercita da sola la potestà genitoriale sulla figlia. Il padre, pur essendo tenuto al versamento degli alimenti, non adempie tale obbligo.


La sig.ra Slanina ha beneficiato in Austria, nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 31 ottobre 2003, di prestazioni familiari e di crediti d’imposta per la figlia Nina, per un importo totale di EUR 10 884,95, vale a dire EUR 7 824,79 a titolo di prestazioni familiari ed EUR 3 060,16 a titolo di credito d’imposta. Con decisione del Finanzamt (centro tributario) di Mödling (Austria) del 22 ottobre 2003, le è stata chiesta la restituzione di dette somme in quanto, dal 1997, essa risiedeva stabilmente con la figlia in Grecia. Il Finanzamt ha infatti ritenuto che una delle condizioni per la concessione delle prestazioni familiari ai sensi dell’art. 2, n. 8, del FLAG, vale a dire quella riguardante la fissazione della sede principale degli interessi e della residenza permanente del figlio in Austria, non fosse soddisfatta.


Fino al 2001 la sig.ra Slanina non svolgeva alcuna attività professionale né era iscritta alle liste di collocamento in Grecia, e provvedeva alle proprie necessità grazie a elargizioni dei suoi parenti e a risparmi propri. Dal 2001 essa esercita ogni anno da maggio a inizio ottobre un’attività stagionale in qualità di guida turistica per un’impresa greca.

LaPrevidenza.it, 21/01/2010

Documenti:
c-363_08.html


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