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Share/Save/Bookmark Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale
(Cgce, 21.1.2010 C-462/08)

«Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale – Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei genitori da tale Stato membro»


La sig.ra Bekleyen, nata a Berlino nel 1975, ha vissuto nel territorio tedesco fino all’età di quattordici anni insieme alla sua famiglia. Entrambi i suoi genitori, cittadini turchi, dal 1971 svolgevano un’attività lavorativa dipendente in Germania. Nel 1989 la sig.ra Bekleyen, con tutta la sua famiglia, ha fatto ritorno in Turchia, dove ha portato a termine la sua formazione scolastica ed ha effettuato studi in architettura del paesaggio.  Nel gennaio 1999, con il consenso del Land Berlin, la sig.ra Bekleyen è tornata in Germania senza la sua famiglia per proseguire i suoi studi. Nel marzo dello stesso anno essa ha ottenuto un titolo di soggiorno, prorogato più volte, da ultimo sotto forma di un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2005. Nell’estate 2005, essa ha terminato i suoi studi presso il Politecnico di Berlino e ha conseguito il titolo di ingegnere in paesaggistica.  Il 19 dicembre 2005 la sig.ra Bekleyen ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno in base agli studi superiori da essa compiuti in Germania, invocando l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80. Con decisione 21 settembre 2006, il Land Berlin ha respinto tale istanza adducendo il mancato soddisfacimento dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno in base all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. Il Land Berlin ha sostenuto che il citato art. 7, secondo comma, richiede che sussista un nesso temporale fra il soggiorno dei genitori e quello del figlio, presupposto che non ricorrerebbe nel caso di specie. A suo giudizio, il tenore letterale e l’obiettivo di questa disposizione presuppongono, ai fini dell’acquisizione del diritto all’impiego e al soggiorno, che almeno uno dei due genitori risieda ancora nello Stato membro ospitante quando il figlio inizia la sua formazione professionale.  Nel maggio 2007, la sig.ra Bekleyen ha ottenuto, ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, un permesso di soggiorno valido fino al 13 maggio 2009, in considerazione del fatto che essa era impiegata presso una società tedesca.   Con un ricorso interposto nel luglio 2006 dapprima sotto forma di un ricorso in carenza e successivamente diretto contro la citata decisione 21 settembre 2006, la sig.ra Bekleyen ha chiesto conferma del suo diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.  Il Verwaltungsgericht Berlin ha respinto tale ricorso con sentenza 9 agosto 2007. Tale giudice ha considerato che il ricorso era certamente ricevibile, poiché, nonostante il diritto di soggiorno concesso alla sig.ra Bekleyen ex art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, la stessa aveva un interesse ad agire. Infatti, qualora le venisse riconosciuto il diritto di invocare l’art. 7, secondo comma, di tale decisione, in Germania l’interessata godrebbe del libero accesso al mercato del lavoro. Il ricorso è stato tuttavia respinto in quanto privo di fondamento, a motivo del fatto che il soggiorno prolungato della sig.ra Bekleyen in Turchia avrebbe prodotto l’effetto di fare perdere a quest’ultima il diritto di beneficiare del regime privilegiato previsto dal citato art. 7, secondo comma.

LaPrevidenza.it, 02/02/2010

Documenti:
c_462_08.html


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