Classificazione, imballaggio ed etichettatura dell’n-propil bromuro come sostanza pericolosa
(Cgce, 15 ottobre 2009 C-425/08)
«Ambiente e protezione dei consumatori – Classificazione, imballaggio ed etichettatura dell’n-propil bromuro come sostanza pericolosa – Direttiva 2004/73/CE – Direttiva 67/548/CEE – Obbligo di trasposizione»
In Belgio, il 6 settembre 2005, la Enviro Tech ha proposto dinanzi al Conseil d’État un ricorso di annullamento della classificazione dell’n propil bromuro contenuta nell’allegato III del regio decreto 11 marzo 2005.
Nell’ambito di tale azione legale, il giudice del rinvio si pone il quesito se la direttiva 2004/73, che qualifica l’n-propil bromuro come sostanza facilmente infiammabile e come sostanza tossica per il ciclo riproduttivo, sia conforme alla direttiva 67/548. In caso di soluzione negativa, il Conseil d’État chiede alla Corte se il Regno del Belgio avrebbe dovuto astenersi dal trasporre la classificazione dell’n propil bromuro quale risultante dalla direttiva 2004/73 o discostarsi da tale classificazione.
Il Conseil d’État, considerando che la tutela giurisdizionale garantita dal diritto comunitario comporta il diritto per i singoli di contestare, in via incidentale, la legittimità di norme comunitarie dinanzi al giudice nazionale in occasione di un processo diretto avverso la norma nazionale di trasposizione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva [2004/73], nella parte in cui classifica l’[n-propil bromuro] come sostanza facilmente infiammabile (R11) sulla base di un’unica prova effettuata alla temperatura di -10 °C, sia conforme alla direttiva [67/548], e più in particolare all’allegato V, punto A.9, della stessa, che fissa le modalità di determinazione del punto di infiammabilità. Se la direttiva [2004/73], nella parte in cui classifica l’[n-propil bromuro] come sostanza tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R60), da un lato, senza un’evidenza chiara, risultante da adeguati studi sugli animali, di effetti tossici osservati tali da giustificare la forte presunzione che l’esposizione dell’uomo a tale sostanza possa comportare effetti tossici sullo sviluppo e, dall’altro, sulla base di prove da cui emergono effetti tossici solo sugli animali esposti a una concentrazione di 250 PPM, ossia undici volte la concentrazione massima e quaranta volte la concentrazione media di [n-propil bromuro] cui è esposto l’uomo in occasione della manipolazione del prodotto, sia conforme alla direttiva [67/548], e più in particolare all’allegato VI, punto 4.2.3, della stessa.....
LaPrevidenza.it, 16/01/2010
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