Aliquota fiscale al 6% sugli emolumenti derivanti dall'utilizzo di cabine individuali per visionare film a richiesta in quanto configurabili come istituti culturali, ricreativi e sportivi
(Cgce, 18.3.2010 C-09)
«Sesta direttiva IVA – Art. 12, n. 3, lett. a) – Allegato H – Aliquota ridotta dell’IVA – Nozione di “diritto di ingresso a un cinema” – Cabina individuale per visionare film su richiesta»
Il 15 settembre 2004 le autorità tributarie effettuavano nei locali dell’E. Center un controllo avente ad oggetto l’applicazione della normativa in materia di IVA durante il periodo 1° gennaio 30 giugno 2004. A seguito di tale controllo dette autorità redigevano il 9 novembre 2004 un verbale, in cui si operava una rettifica tributaria a carico dell’E. Center in quanto quest’ultimo a torto avrebbe applicato l’aliquota ridotta di IVA del 6%, in luogo dell’aliquota generica del 21%, ai proventi riscossi in occasione della messa a disposizione di cabine per visionare film. Importi pari a EUR 48 454,36 e a EUR 4 840 sono stati così addebitati all’E. Center, corrispondenti, rispettivamente, all’IVA così asseritamente elusa e ad un’ammenda. Dopo che un’ingiunzione di versare detti importi è stata notificata all’E. Center il 24 dicembre 2004, quest’ultimo, in data 22 marzo 2005, ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di detta ingiunzione dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Poiché detto ricorso è stato respinto con sentenza 10 settembre 2007, l’E. Center ha interposto appello avverso detta decisione dinanzi allo Hof van beroep te Gent. Dinanzi al predetto organo giurisdizionale l’E. Center sostiene che le cabine per visionare i film di cui trattasi rientrano nella categoria di «istituti culturali, sportivi e ricreativi» ai sensi della rubrica XXVIII della tabella A dell’allegato al regio decreto n. 20, in quanto, in particolare, tali cabine devono essere qualificate come «cinema» ai sensi della settima categoria dell’allegato H della sesta direttiva, come del resto avrebbero già deciso gli organi giurisdizionali olandesi. Secondo l’E. Center, il numero di posti a sedere, la natura del film proiettato o la tecnica di proiezione utilizzata sarebbero in particolare irrilevanti ai fini di siffatta qualificazione. Dal canto suo, il governo belga ritiene che i servizi forniti in dette cabine corrispondono alla nozione di «apparecchi ricreativi automatici» ai sensi della detta rubrica XXVIII, in quanto la proiezione di film vi è avviata mediante introduzione di monete in un apparecchio con possibilità di passare da un film all’altro. Secondo il governo belga, tali cabine non possono peraltro essere qualificate come «cinema» poiché esse non costituiscono locali nei quali un gruppo di persone può collettivamente vedere un unico film la cui proiezione viene avviata senza intervento degli spettatori che peraltro hanno acquisito in anticipo un diritto di ingresso.
LaPrevidenza.it, 25/03/2010
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