Verifiche conseguenti alle attivita' induttive. Azioni conseguenti alle deduzioni del redditometro
(Dott.ssa Mariagabriella Corbi)
Lo strumento di accertamento del reddito del redditometro trova sempre più applicazione nell’ambito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, anche se si cerca di evitare un impiego indifferenziato ed indiscriminato di esso che potrebbe portare ad un incremento notevole del contenzioso. I fattori che hanno contribuito maggiormente all’acquisto, negli ultimi anni, di particolare rilievo di tale meccanismo sono sia il perfezionamento della tecnologia a disposizione dell’amministrazione per il reperimento delle informazioni necessarie per la ricostruzione della stile di vita dei contribuenti, sia la tendenza giurisprudenziale a riconoscere la portata di prova relativa a questo tipo di accertamento, lasciando la possibilità al contribuente di difendersi mediante la dimostrazione di quali siano le diverse fonti reddituali che hanno permesso di far fronte alle spese connesse a tale stile di vita condotto.
L'accertamento "sintetico" è disciplinato dall’articolo 38 comma 4 del DPR n. 600/73 esso consente al Fisco la possibilità di desumere il reddito del cittadino, qualora si evidenzia una discrepanza del 25% da quanto dichiarato dallo stesso. Tale presunzione reddituale scaturisce da elementi indicativi di capacità contributiva evidenziati dallo stesso Fisco, inerenti a spese per consumi o investimenti, che eccedono i redditi dichiarati dal contribuente.
LaPrevidenza.it, 07/06/2009
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