Sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione nel caso in cui il Giudice di Pace dichiari inammissibile l’opposizione alla sanzione amministrativa
(Breve nota a ord. Cass. Civ. 25 novembre 2008, n. 28147 - Avv. Daniele Iarussi)
In materia di ammissibilità del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità dell’opposizione a sanzione amministrativa, si segnala II, la quale osserva, in primo luogo, che il mezzo di impugnazione risulta a priori ammissibile perché avverso l'ordinanza di cui all'art. 23, comma 1, l. 689/81 è ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l'appello, in quanto la riforma introdotta dal D. Lgs n. 40/2006, che ha generalizzato lo strumento dell'appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato il primo comma dell'art. 23, qui applicato. In secondo luogo, II ribadisce il principio secondo il quale in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato. ...... (Avv. Daniele Iarussi)
LaPrevidenza.it, 09/04/2009
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