Sui confini della competenza regionale in materia di gestione dei rifiuti
(Corte costituzionale, sentenza 8 aprile 2010 , n. 127 - Dario Immordino)
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti si colloca nell’àmbito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Anche di recente si è ribadito che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato» (quella in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”) - cui, come precisato, pacificamente è riconducibile il settore dei rifiuti - «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sentenza n. 378 del 2007).
Di conseguenza la disciplina statale dei rifiuti, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).
Resta, peraltro, ferma la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali: infatti, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, vengono in rilievo altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (da ultimo, sentenza n. 249 del 2009).
In questo contesto si colloca la questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso alcune norme in materia dettate dalla Regione Umbria con la L. reg. n. 11 del 2009 riguardanti: la previsione di una autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta; la esclusione dalla nozione di "rifiuto" dei sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali; la previsione di casi in cui non è necessaria la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale).
Secondo il ricorrente la suddetta legge regionale, nel disciplinare la bonifica delle aree inquinate e la gestione integrata dei rifiuti, presenterebbe vari aspetti di contrasto con la normativa nazionale e comunitaria relativa alla disciplina dei rifiuti e alla valutazione dell’impatto ambientale.
In particolare la difesa statale adduce che l’art. 7, lettera c), della citata legge regionale, attribuendo al Comune il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta, si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale, espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
In merito il Giudice delle leggi rileva che, alla luce del quadro normativo vigente, ai Comuni non compete, in aggiunta all’approvazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani riguardo alla realizzazione di essi, l’autorizzazione alla gestione (sull’illegittimità di norme regionali in tema di rifiuti, configuranti competenze in contrasto con la disciplina statale, sentenza n. 378 del 2007). Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune, così come disposto dall’art. 7, comma 1, lettera c), legge regionale n. 11 del 2009, si pone in contrasto con la normativa nazionale rappresentata dal d.m. 8 aprile 2008, emesso in attuazione dell’art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, che è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Dal complesso di queste norme deriva infatti che riguardo all’attività di raccolta di rifiuti, solo la realizzazione dei centri di raccolta è “approvata” dal Comune, mentre non è necessaria l’autorizzazione per la gestione, richiedendosi solo l’iscrizione del gestore all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale).
Di conseguenza, l’attribuzione ai Comuni dell’ulteriore competenza al rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione, come disposta dalla legge regionale impugnata (art. 7, lett. c), riguardando la gestione dei centri di raccolta, incide sulla disciplina dei rifiuti e si pone in contrasto con la normativa statale, che non la prevede.
Per quanto attiene alla legittimità costituzionale dell’art. 44 della stessa legge della Regione Umbria, nella parte in cui esclude dal proprio campo di applicazione, tra l’altro, i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, la Corte rileva che, attenendo la disposizione censurata alla nozione di “rifiuto”- riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato - non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di “rifiuto” stabilita dalla legislazione statale in attuazione della direttiva comunitaria (sentenze nn. 61 e 315 del 2009).
Sicché la norma in oggetto, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall’art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi», si pone in contrasto con la direttiva medesima, che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della normativa regionale all’ordinamento comunitario (sentenza n. 62 del 2008).
In merito la circostanza che il dettato della disposizione censurata riproduce quasi letteralmente il testo dell’art. 2, par. 3, della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, che abroga precedenti direttive in materia), non modifica i termini della questione, posto che la competenza per l’attuazione delle direttive comunitarie, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, come la tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene inequivocabilmente allo Stato (sentenza n. 233 del 2009), e non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia, ispirandosi ad una direttiva non ancora recepita per i rifiuti.
L’ultimo profilo di illegittimità denunciato dal Presidente del Consiglio riguarda l’art. 46 della medesima legge regionale, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni».
In merito il Giudice costituzionale rileva che l’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n. 315 e n. 249, sopra citate). ....
LaPrevidenza.it, 15/04/2010
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