Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi
(Corte di Giustizia Ue, Sezione Grande, Sentenza 16.12.2008 C-127/07)
«Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Ambito di applicazione – Inclusione degli impianti del settore siderurgico – Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi – Principio della parità di trattamento»
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE (GU L 338, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).
2 Tale domanda è stata proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) nell’ambito di una controversia tra la Société Arcelor Atlantique et Lorraine e altri e il Premier ministre (Primo ministro), il ministre de l’Écologie et du Développement durable (Ministro dell’Ecologia e dello Sviluppo durevole) nonché il ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria) relativa all’attuazione della direttiva 2003/87 nell’ordinamento giuridico francese.....
LaPrevidenza.it, 25/02/2009
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