San Marino: prevenzione e repressione nei confronti delle donne
(Repubblica di San Marino, Legge 20.6.2008 n. 97)
E’ vietato utilizzare, anche a fini pubblicitari, immagini ed espressioni lesive della dignità e della identità della persona, o aventi contenuto discriminatorio, ivi comprese quelle contenenti riferimenti all’orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.
L’Authority per le Pari Opportunità, a ciò preposta, di propria iniziativa o su segnalazione scritta di chiunque vi abbia interesse, può chiedere al Commissario della Legge: a) che sia inibita la diffusione di immagini, notizie, o riferimenti in contrasto con il divieto di cui al secondo comma; b) che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti; fatto sempre salvo il diritto della persona ritratta o oggetto dei riferimenti di richiedere il risarcimento del danno. Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo avere sentito la parte a carico della quale il provvedimento deve essere eseguito. Nei casi di particolare urgenza, e qualora la parte nei confronti della quale il provvedimento deve essere eseguito non abbia nel territorio della Repubblica la residenza o la sede, o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, il Commissario della Legge può disporre l’esecuzione del provvedimento, anche senza disporre l’audizione.
LaPrevidenza.it, 18/01/2009
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