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Share/Save/Bookmark Ritardi ed errori della P.A. legittimano il risarcimento del danno alla salute
(Consiglio Stato  sez. V, sentenza 28 febbraio 2011 n. 1271)

Con sentenza n. 623/2007 il Tar per la Puglia, sezione di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dal signor Vito L., che aveva chiesto la condanna del comune di Leporano al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo ritardo nel rilascio del permesso di costruire in variante, richiesto dal ricorrente in data 27.12.2001.

Vito Lacarbonara ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Leporano si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 172/2010 questa Sezione ha ritenuto necessario disporre due consulenze tecniche di ufficio al fine di accertare:

a) il pregiudizio economico subito dall’appellante per effetto del ritardo nel rilascio del permesso di costruire in questione, da riferire al periodo maggio 2002 / maggio 2004, con indicazione in particolare:

- delle date di stipula dei singoli contratti preliminari e dei contratti definitivi e dell’incidenza del dedotto ritardo sulla stipula di ogni singolo contratto;

- della quantificazione dei mancati interessi bancari percepiti dall’appellante per effetto del ritardo nella corresponsione dei corrispettivi spettanti al momento della stipula dei contratti definitivi o delle maggiori somme pagate dallo stesso appellante per gli interessi dovuti ad esposizioni debitorie, non estinte o non ridotte a causa della ritardata stipula dei contratti definitivi;

- della quantificazione del complessivo pregiudizio patrimoniale subito dal ricorrente a causa del suddetto ritardo, valutata anche con riguardo al complesso della sua situazione patrimoniale.

b) la sussistenza delle patologie e dell’alterazione dello stato psichico, lamentato dal ricorrente, con indicazione della data di insorgenza e della sussistenza, o meno, del nesso di causalità rispetto al ritardo nel rilascio del permesso di costruire e con quantificazione del relativo danno.

Espletate le due consulenze e depositate le relazioni, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto della presente controversia è costituito da una domanda di risarcimento del danno, asseritamente derivato all’appellante a causa del ritardo del comune di Leporano nel rilascio di un permesso di costruire in variante.

I danni lamentati concernono le conseguenze derivanti dal ritardo nella stipulazione dei contratti definitivi di acquisto degli immobili da costruire, già oggetto di contratti preliminari e il danno biologico subito per effetto delle patologie insorte in conseguenza della condotta omissiva dell’amministrazione.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che, pur essendo assolutamente indubbio il superamento del termine per il rilascio del permesso di costruire previsto dall’art. 20, 3°- 8° comma, del d.p.r. n. 380/2001 ed individuato in 75 giorni dal ricevimento della domanda (60 per l’istruttoria e 15 per l’emanazione dell’atto), deve essere escluso il requisito soggettivo della colpa in capo all’amministrazione resistente per effetto di una particolare complessità della fattispecie e di una serie di evenienze che non possono essere imputate all’amministrazione comunale di Leporano.

Il Tar ha richiamato i seguenti elementi al fine di escludere la sussistenza della colpa della p.a...

LaPrevidenza.it, 31/12/2011

Documenti:
cds_1271_2011.html


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