Risarcito il danno patrimoniale alla casalinga a seguito di sinistro stradale
(Cassazione, sentenza 11.11.2011 n. 25373)
Per quanto riguarda, in particolare, la casalinga, è ormai certo (vedi Cass. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16392) che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale. Ma l'applicazione di tali principi non può avvenire automaticamente e senza analizzare le peculiarità del caso concreto. Il C.T.U. nominato in primo grado attribuì alla B. una invalidità permanente pari al 42%. ma escluse che le lesioni potessero incidere sulla svolgimento della sua attività. Proprio in considerazione delle ragioni addotte con l'atto di appello, la stessa Corte territoriale ritenne opportuno disporre il rinnovo della C.T.U. e il nuovo consulente attribuì alle lesioni patite dalla B. una incidenza sulla capacità lavorativa di casalinga del 25%. A questo punto si impongono due considerazioni: a) non è razionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga; b) è contraddittorio disporre il rinnovo della C.T.U. in accoglimento di tesi prospettate con l'atto di appello e poi, dopo l'esito favorevole dell'accertamento medico - legale, rimproverare alla parte istante di non avere offerto elementi idonei. Il motivo in esame merita, dunque, accoglimento....
LaPrevidenza.it, 12/01/2012
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