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Share/Save/Bookmark Riconoscimento della qualifica di ingegnere ambientale in altro Stato membro dell'Unione europea
(Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 5 aprile 2011, procedimento 424/2009 - Dario Immordino)

Le attività professionali disciplinate da un'organizzazione privata riconosciuta da uno dei Paesi membri dell’UE devono essere considerate attività non regolamentate da tale Stato membro, ed in questi casi il riconoscimento, in un altro Stato membro, delle qualifiche relative a tali attività deve basarsi su un'esperienza professionale costante e regolare durante almeno 2 anni, che copra un insieme di attività che caratterizzano la professione.
Lo ha precisato la Corte di Giustizia europea con la sentenza resa su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la delineazione delle condizioni stabilite dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi in relazione alle professioni regolamentate da parte di un'organizzazione privata, nei casi in cui il richiedente non ne sia membro a pieno titolo.
La pronuncia origina dalla questione pregiudiziale posta dal giudice greco ai sensi dell’art.  234 CE, con la quale veniva chiesto  alla Corte di giustizia di precisare le condizioni di riconoscimento applicabili, nel quadro della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE (relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni) qualora la domanda di autorizzazione all’esercizio di un’attività professionale abbia per oggetto un’attività assimilata ad un’attività regolamentata nello Stato membro di formazione, ed il richiedente non sia membro a pieno titolo dell’organizzazione professionale di cui trattasi. Allo stesso tempo, la Corte è chiamata a risolvere la questione se l’esercizio di un’attività di ricerca nel settore dell’ingegneria ambientale possa essere considerato come esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale, ai sensi della menzionata direttiva.


In merito al primo punto i Giudici comunitari affermano che quando l'interessato abbia acquisito la sua formazione in uno Paese UE in cui l'esercizio della professione è regolamentato non dallo Stato membro stesso, ma da organizzazioni private riconosciute da tale Stato è applicabile solo il meccanismo di riconoscimento che presuppone l'esercizio a tempo pieno per almeno due anni della professione. Ciò a prescindere dalla questione se l’interessato sia o meno membro a pieno titolo dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi
Riguardo alla seconda questione pregiudiziale la Corte elenca le tre condizioni che consentono di prendere in considerazione l'esperienza professionale, precisando che:
- l’attività svolta deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti. Ciò al fine di fornire garanzie paragonabili a quelle esistenti quando la professione è regolamentata dallo Stato membro di origine. In relazione a questo requisito non assume invece alcuna rilevanza il contesto, organizzativo o statutario, o lo scopo, lucrativo o meno, dell'organismo presso il quale la professione è stata esercitata non è un fattore rilevante, così come è del pari irrilevante se la professione sia stata esercitata come lavoratore autonomo o subordinato.
- il lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione nello Stato membro di origine, senza che sia tuttavia necessario che esso copra la totalità di dette attività.
La valutazione delle attività rientranti in una professione determinata è una questione di fatto che dovrà essere risolta dalle autorità dello Stato membro ospitante, sotto il controllo dei giudici nazionali. Se nello Stato membro di origine la professione non è regolamentata occorrerà far riferimento alle attività professionali normalmente esercitate dai membri di tale professione nello Stato membro stesso.
- la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella che si intende esercitare nello Stato membro ospitante.
La Corte esclude invece la rilevanza, ai fini del riconoscimento in Grecia delle qualifiche britanniche, delle attività concernenti il lavoro di ricerca o l’assistenza agli studenti , le quali non costituiscono esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale, mentre ammette che i lavori di valutazione effettuati in collaborazione con una società privata specializzata nelle tecnologie relative al trattamento dei rifiuti liquidi possano costituire un esercizio effettivo della professione.


Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 27/04/2011

Documenti:
cgce_c_424_09.html


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