Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2012 n. 54)
Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 3961. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 2
Cambiamenti del nome o del cognome
1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.".
Art. 3
Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome
1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.".
LaPrevidenza.it, 27/05/2012